Legge
Legge 1133/1951
Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.
Riferimento normativo
LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1133
Testo normativo
LEGGE n. 1133/1951
# LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1133
## Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1 aprile 1950 nelle
province di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre,
provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria,
Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia. Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvederà, nei Comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro: a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto; b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ; c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità. Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).
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