Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 118/1952 per la distillazione del vino e quali sono le condizioni per usufruirne?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 118/1952 ripristina temporaneamente agevolazioni fiscali straordinarie per i produttori di spirito e acquavite di vino, valide dal momento dell'entrata in vigore fino al 30 settembre 1952. La norma si applica allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, purché riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria. L'agevolazione principale consiste in un abbuono di imposta del 70% sulla tassa di fabbricazione, a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari e giaccia per almeno un anno prima dell'estrazione. L'estrazione successiva è consentita in misura non superiore al 25% annuo per quattro anni, garantendo così un controllo sulla commercializzazione. Il trattamento agevolato può estendersi anche all'acquavite di vino prodotta nello stesso periodo, purché rispetti i requisiti stabiliti dal precedente decreto-legge 142/1950. In nessun caso, nemmeno pagando l'intera imposta, è possibile estrarre quantitativi superiori al limite annuale del 25%, rendendo questa una norma rigida di controllo della produzione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 118/1952
# DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118
## Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la
distillazione del vino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924; e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n 331 ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore, del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un l'abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%. Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari. Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 38 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331 . In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.
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Il Decreto-Legge 118/1952 disciplina le agevolazioni fiscali temporanee per la distillazione del vino, con particolare riferimento all'abbuono di imposta sulla tassa di fabbricazione degli spiriti e dell'acquavite. Commercialisti e aziende vinicole devono considerare i vincoli di giacenza obbligatoria in magazzini fiduciari, il limite di estrazione annuale del 25% e i requisiti di qualità del vino per accedere al beneficio. La norma rappresenta un intervento straordinario di politica fiscale per il settore vitivinicolo nel dopoguerra, collegato al regime fiscale degli spiriti e alle disposizioni sulla minuta vendita di estratti e essenze.
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