Legge Non_Fiscale

Legge 1182/1930

Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'I

Pubblicato: 10/09/1930 In vigore dal: 09/06/1930 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 1182

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1182/1930 # REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 1182 ## Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. (030U1182) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Vista la legge 5 giugno 1929, n. 1503 , che approva il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, firmato in Roma l'11 febbraio 1929; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929 : 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.

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