Legge 1216/1965
Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.
Quali modifiche apporta la Legge 1216/1965 all'articolo 7 della Legge 404/1964 in materia di provvidenze per l'agricoltura?
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Riferimento normativo
LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1216
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 1216/1965 riguarda provvidenze straordinarie per zootecnia, olivicoltura e bieticoltura, settori tradizionali dell'agricoltura italiana che beneficiavano di agevolazioni fiscali e contributi pubblici. Commercialisti e consulenti agricoli consultavano questa normativa per questioni relative a deducibilità di spese, contributi pubblici e regimi agevolativi per imprenditori agricoli, sebbene sia stata abrogata da normative successive in materia di semplificazione fiscale.