Legge 1224/1967
Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.
Quale era lo scopo della Legge 1224/1967 e a chi si applicava?
La legge riguardava esclusivamente le popolazioni residenti nei comuni ufficialmente riconosciuti come colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Per questi soggetti, sia persone fisiche che imprese, veniva concessa una proroga dei termini per aderire al condono tributario, permettendo loro di regolarizzare eventuali violazioni tributarie senza incorrere in sanzioni. Questo era particolarmente importante per le aziende e i commercianti che, a causa della calamità, potevano avere difficoltà nella gestione amministrativa e fiscale. È importante sottolineare che il provvedimento è stato successivamente abrogato dal Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, perdendo quindi efficacia normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224
Testo normativo
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