Legge Agevolazioni

Legge 1224/1967

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Pubblicato: 27/12/1967 In vigore dal: 19/12/1967 Documento ufficiale

Quale era lo scopo della Legge 1224/1967 e a chi si applicava?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1224/1967 era un provvedimento straordinario emanato dal Governo italiano per fornire aiuti alle popolazioni colpite dalle gravi alluvioni e mareggiate che avevano devastato diverse zone del territorio nazionale nell'autunno del 1966. In particolare, la legge prorogava i termini per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 1139/1966, che aveva introdotto un condono delle sanzioni tributarie non penali. Questo significava che i comuni e i cittadini danneggiati dalle calamità naturali potevano beneficiare di una dilazione temporale per regolarizzare la propria posizione fiscale, senza subire le sanzioni amministrative normalmente previste. Il provvedimento era quindi un'agevolazione straordinaria legata a un evento calamitoso specifico, non una norma di carattere generale e permanente.

La legge riguardava esclusivamente le popolazioni residenti nei comuni ufficialmente riconosciuti come colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Per questi soggetti, sia persone fisiche che imprese, veniva concessa una proroga dei termini per aderire al condono tributario, permettendo loro di regolarizzare eventuali violazioni tributarie senza incorrere in sanzioni. Questo era particolarmente importante per le aziende e i commercianti che, a causa della calamità, potevano avere difficoltà nella gestione amministrativa e fiscale. È importante sottolineare che il provvedimento è stato successivamente abrogato dal Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, perdendo quindi efficacia normativa.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224

Testo normativo

LEGGE n. 1224/1967 # LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224 ## Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria. Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))

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La Legge 1224/1967 rappresenta un esempio storico di condono tributario e proroga di termini fiscali in caso di calamità naturali, istituti che ancora oggi trovano applicazione in materia di sanzioni amministrative tributarie e agevolazioni straordinarie. Commercialisti e consulenti fiscali consultano normative di questo tipo per comprendere come il legislatore gestisce la regolarizzazione spontanea di violazioni tributarie e la dilazione dei termini procedurali in situazioni di emergenza, aspetti rilevanti anche per l'interpretazione delle moderne disposizioni su condoni e sanatorie fiscali.

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