Legge Agevolazioni

Legge 1227/1962

Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione.

Pubblicato: 22/08/1962 In vigore dal: 27/07/1962 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie riconosce l'Italia alle liberalità destinate a beneficenza, istruzione o educazione erogate da Stati esteri?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1227/1962 estende agli Stati esteri le medesime agevolazioni tributarie già previste per le liberalità aventi finalità di beneficenza, istruzione od educazione. Queste agevolazioni erano state precedentemente riconosciute agli enti stranieri dalla Legge 59/1953, e la norma del 1962 le applica anche ai soggetti pubblici internazionali. La disposizione rappresenta un riconoscimento della rilevanza sociale e culturale di tali donazioni, incentivando la cooperazione internazionale in ambiti umanitari ed educativi. Tuttavia, l'applicazione di queste agevolazioni è subordinata al principio di reciprocità di trattamento: lo Stato estero beneficiario deve riconoscere analoghe agevolazioni alle liberalità italiane con finalità equivalenti. Questo meccanismo di reciprocità garantisce parità di condizioni tra gli ordinamenti e rappresenta un elemento essenziale per l'accesso ai benefici fiscali previsti dalla norma.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1227

Testo normativo

LEGGE n. 1227/1962 # LEGGE 27 luglio 1962, n. 1227 ## Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento.

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La Legge 1227/1962 disciplina le agevolazioni tributarie per liberalità destinate a beneficenza, istruzione ed educazione, applicabili anche agli Stati esteri in regime di reciprocità. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la sussistenza del trattamento reciproco e consultare gli accordi internazionali per valutare la deducibilità fiscale delle donazioni transnazionali. La norma si collega alle disposizioni su esenzioni fiscali, donazioni internazionali e cooperazione tra ordinamenti tributari.

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