Legge Procedimenti

Legge 1239/1957

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

Pubblicato: 02/01/1958 In vigore dal: 20/12/1957 Documento ufficiale

Come si calcola la disponibilità di manodopera nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni secondo la Legge 1239/1957?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1239/1957 modifica i criteri per il calcolo della disponibilità di manodopera nelle aziende agricole, disciplinando come conteggiare il lavoro dei giovani impiegati nella conduzione del fondo. La norma si applica specificamente alle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, categorie tipiche dell'agricoltura italiana del dopoguerra. La legge stabilisce che i ragazzi tra i 14 e i 16 anni effettivamente occupati nella conduzione del fondo per l'intera annata agraria devono essere conteggiati come mezza unità lavorativa (sia di uomo che di donna, a seconda del sesso), mentre quelli tra i 16 e i 18 anni contano per il 75 per cento di un'unità lavorativa. Questo criterio è rilevante per determinare la capacità produttiva dell'azienda, per il calcolo di contributi previdenziali e per valutazioni fiscali relative al reddito agrario, aspetti fondamentali per commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239

Testo normativo

LEGGE n. 1239/1957 # LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239 ## Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il n. 4) dell' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , è sostituito dal seguente: "4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".

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La Legge 1239/1957 riguarda il calcolo della manodopera agricola, le unità lavorative e la determinazione della capacità produttiva nelle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari. È uno strumento essenziale per professionisti che devono quantificare il reddito agrario, applicare i contributi previdenziali agricoli e valutare la consistenza aziendale secondo la normativa tributaria del settore primario.

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