Legge 1240/1922
Che proroga il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilita' per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1905, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate. (022U1240)
Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 1922, n. 1240
Testo normativo
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