Legge Non_Fiscale

Legge 1240/1961

Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra.

Pubblicato: 06/12/1961 In vigore dal: 09/11/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Testo normativo

LEGGE n. 1240/1961 # LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240 ## Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , è aggiunto il seguente periodo: "Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra". Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato: "Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno". Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma: "Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101".

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