Legge Non_Fiscale

Legge 1267/1956

Misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

Pubblicato: 22/11/1956 In vigore dal: 22/11/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1267

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1267/1956 # DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1267 ## Misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione; Vista la tariffa, per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È concesso agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella G, lettera A) e G), allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2 , il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956 dalla particolare situazione di mercato internazionale. Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 3 luglio 1957, n. 475 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1957, n. 754 (in G.U. 30/08/1957, n.215) ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dal 1 luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall' art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 ."

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