Legge Non_Fiscale

Legge 1274/1956

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti.

Pubblicato: 23/11/1956 In vigore dal: 22/11/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1274

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1274/1956 # DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1274 ## Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una più adeguata disciplina dell'acquisto di armi e di materie esplodenti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta: Art. 1 L'ultimo comma, dell' art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , è sostituito dai seguenti: "È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente ((o cessionario)) di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila".

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