Legge 1303/1934
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui. (034U1303)
Cosa disciplina il Regio Decreto 1303/1934 in materia di oli minerali e carburanti?
In pratica, il decreto stabilisce un quadro normativo completo per regolamentare il flusso dei prodotti petroliferi dal loro ingresso nel territorio nazionale fino alla loro distribuzione al consumo finale. Introduce obblighi e procedure amministrative per chi intende importare, trasformare, stoccare o commercializzare oli minerali e derivati, creando un sistema di controllo statale su un settore strategico per l'economia nazionale.
Per le aziende dell'epoca, questo significava sottostare a specifiche autorizzazioni, registrazioni e controlli nelle varie fasi operative. Il decreto rappresenta un intervento dello Stato fascista nel controllo dell'economia, tipico della politica corporativa del periodo, mirando a garantire l'approvvigionamento energetico nazionale e a regolamentare un settore considerato di interesse pubblico strategico.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 1303/1934 è il riferimento normativo per la disciplina storica di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti nel regime fascista. Operatori del settore petrolifero, raffinerie e distributori dovevano conformarsi alle disposizioni su autorizzazioni amministrative, controlli statali e obblighi di registrazione previsti dal regolamento esecutivo.