Quali sono le modalità di inquadramento del personale dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità nei ruoli organici secondo la Legge 1307/1961?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1307/1961 disciplina il passaggio del personale dai ruoli aggiunti (temporanei) ai ruoli organici (stabili) del Ministero della sanità, sostituendo precedenti disposizioni del DPR 750/1959. La norma riguarda gli impiegati che si trovavano in servizio presso il Ministero della sanità e consente loro di essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici mantenendo la qualifica di provenienza e l'anzianità di carriera acquisita. Per il personale proveniente da altre amministrazioni statali, è richiesta la presentazione di apposita domanda entro trenta giorni e il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con il vincolo di aver prestato servizio presso il Ministero della sanità da almeno un anno. Gli inquadramenti che eccedono i posti disponibili vengono disposti in soprannumero e riassorbiti progressivamente al verificarsi di vacanze (nella misura della metà delle successive vacanze). Una limitazione importante riguarda la promozione: il personale inquadrato secondo questa legge non può partecipare a scrutini per merito comparativo fino a quando i colleghi che lo precedono in qualifica non abbiano raggiunto l'anzianità minima richiesta.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
Testo normativo
LEGGE n. 1307/1961
# LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
## Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1959, n. 750.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite. Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici. Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, si conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma. La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.
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La Legge 1307/1961 regola l'inquadramento del personale nei ruoli organici, l'anzianità di carriera, i ruoli aggiunti e la progressione di carriera nel pubblico impiego. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane della pubblica amministrazione la consultano per questioni di stabilizzazione del personale, mantenimento dell'anzianità e modalità di assorbimento delle eccedenze di organico.
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