Quali termini di prescrizione e decadenza sono sospesi dal Decreto-Legge 1312/1962 e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge del 5 settembre 1962 è stato emanato in risposta agli eventi sismici che colpirono il Sud Italia il 21 agosto 1962. La norma sospende il corso dei termini di prescrizione e decadenza nei comuni delle province di Avellino, Benevento e in specifici comuni delle province di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno. La sospensione riguarda tutti i termini che sarebbero scaduti tra il 21 agosto e il 15 ottobre 1962, prorogandoli fino al 30 novembre 1962. Questa misura consente ai soggetti residenti nelle aree colpite dal terremoto di non perdere diritti e azioni legali a causa dell'impossibilità materiale di agire durante l'emergenza. Inoltre, la norma estende la sospensione anche ai titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri strumenti con forza esecutiva) emessi prima del 21 agosto e scadenti tra il 21 agosto e il 13 ottobre 1962, sempre per debitori residenti nei comuni indicati. Si tratta di una misura straordinaria di protezione giuridica per le popolazioni colpite da calamità naturale, volta a evitare che il disastro sismico comportasse anche la perdita di diritti processuali e creditizi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 5 settembre 1962, n. 1312
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1312/1962
# DECRETO-LEGGE 5 settembre 1962, n. 1312
## Sospensione dei termini nei Comuni delle province di Avellino e
Benevento e in alcuni Comuni delle province di Caserta, Foggia,
Campobasso e Salerno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 1962 nelle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Foggia e Salerno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((In tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano, Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta: nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 30 novembre 1962. È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 13 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti)) .
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Il Decreto-Legge 1312/1962 disciplina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in caso di calamità naturale, un istituto rilevante per chi gestisce contenziosi e scadenze legali in aree colpite da eventi straordinari. La norma tocca aspetti di diritto civile processuale, diritto commerciale sui titoli di credito e protezione dei debitori in situazioni di forza maggiore, concetti importanti per avvocati e consulenti che operano in materia di recupero crediti e gestione del contenzioso.
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