Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.
Quali sono le aree geografiche e i soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge 1317/1951?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1317/1951 modifica la precedente legge 910/1950 per destinare finanziamenti a favore di aziende industriali e artigiane che avevano operato nella Venezia Giulia e in Dalmazia e avevano cessato l'attività a causa di eventi bellici o post-bellici. I beneficiari sono imprese individuali, consorzi di aziende e società che intendono reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti in nuove sedi. La norma riserva una quota di quattro miliardi di lire per questi soggetti, con l'obiettivo di favorire la ricostruzione industriale nel dopoguerra. Le aree geografiche ammissibili per il reimpianto includono l'Italia meridionale e insulare (secondo le definizioni normative dell'epoca), le zone industriali di Apuania, e i comuni di Gorizia e Ancona, rappresentando una strategia di rilocalizzazione produttiva verso il Sud e verso specifici poli industriali.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1317
Testo normativo
LEGGE n. 1317/1951
# LEGGE 4 novembre 1951, n. 1317
## Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910,
concernente concessioni di finanziamenti per favorire la
industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la
riattivazione delle aziende industriali gia' operanti nella Venezia
Giulia e in Dalmazia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910 , è modificato come segue: "Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 , e all' art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 , o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La legge 1317/1951 riguarda agevolazioni per il reimpianto di aziende, finanziamenti pubblici per l'industrializzazione territoriale e incentivi per imprese danneggiate da eventi bellici. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a contributi a fondo perduto, rilocalizzazione di stabilimenti, consorzi industriali e sviluppo economico del Mezzogiorno nel periodo post-bellico.
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