Legge Non_Fiscale

Legge 1321/1964

Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Pubblicato: 16/12/1964 In vigore dal: 06/12/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1321

Testo normativo

LEGGE n. 1321/1964 # LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1321 ## Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760 , ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel quale dovrà essere inquadrato. Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati. I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni. Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici. Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 . La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .

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