Legge Redditi_Societa

Legge 133/1997

Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio o di societa' in accomandita semplice.

Pubblicato: 21/05/1997 In vigore dal: 20/05/1997 Documento ufficiale

Quali forme societarie possono costituire un'impresa artigiana secondo la Legge 133/1997 e quali sono i requisiti richiesti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 133/1997 modifica la definizione di impresa artigiana contenuta nella Legge 443/1985, estendendo le forme societarie ammesse. Oltre alle società cooperative e alle società di persone tradizionali, la norma introduce la possibilità di costituire imprese artigiane anche in forma di società a responsabilità limitata con unico socio e società in accomandita semplice, purché rispettino specifici requisiti. Per la SRL con unico socio, il socio deve possedere i requisiti dell'imprenditore artigiano (indicati nell'articolo 2 della legge quadro) e non può essere contemporaneamente unico socio di un'altra SRL o socio di una società in accomandita semplice. Analogamente, nella società in accomandita semplice, ogni socio accomandatario deve possedere i medesimi requisiti e non può partecipare contemporaneamente ad altre strutture societarie della stessa natura. La norma prevede inoltre che in caso di trasferimento della titolarità per atto tra vivi, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana solo se i nuovi proprietari soddisfano i requisiti richiesti. Questa modifica rappresenta un'importante apertura verso forme societarie più moderne, permettendo agli artigiani di organizzarsi in strutture a responsabilità limitata mantenendo la qualificazione artigiana.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 maggio 1997, n. 133

Testo normativo

LEGGE n. 133/1997 # LEGGE 20 maggio 1997, n. 133 ## Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio o di societa' in accomandita semplice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , le parole: "altresì" e "semplice e" sono soppresse. 2. All' articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Leggequadro per l'artigianato), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".

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La Legge 133/1997 disciplina le forme societarie dell'impresa artigiana, in particolare SRL con unico socio e società in accomandita semplice, richiedendo il possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/1985. Commercialisti e consulenti aziendali devono verificare i requisiti soggettivi, le incompatibilità nella partecipazione a più società e le modalità di trasferimento della titolarità per mantenere la qualificazione artigiana ai fini fiscali e previdenziali.

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