Legge
Legge 1339/1932
Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali si possono superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro. (032U1339)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1339
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1339/1932
# REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1339
## Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10
settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per
le quali si possono superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore
settimanali di lavoro. (032U1339)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto; Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957 , che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce: N. d'ordine Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicato 42 Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili). Ore 60 settimanali per un periodo massimo di mesi cinque, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 325, foglio 64. - Mancini.
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