Quale contributo deve versare l'armatore all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare secondo la Legge 134/1976?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 134/1976 modifica la precedente normativa del 1955 introducendo un obbligo contributivo specifico per gli armatori. Nello specifico, l'armatore (datore di lavoro del personale marittimo) deve versare un contributo all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, calcolato come percentuale della retribuzione dei dipendenti. Il contributo è fissato allo 0,50% della retribuzione che serve per il calcolo dei contributi assicurativi contro le malattie della gente di mare. Questa norma riguarda quindi tutti gli armatori che impiegano personale marittimo e rappresenta un onere contributivo aggiuntivo rispetto ai normali contributi previdenziali. Per le aziende di navigazione, questo significa che nella gestione del costo del lavoro deve essere considerato questo contributo specifico, calcolato sulla base retributiva utilizzata per l'assicurazione malattie del settore marittimo.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 marzo 1976, n. 134
Testo normativo
LEGGE n. 134/1976
# LEGGE 18 marzo 1976, n. 134
## Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408 , è modificato come segue: "L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".
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La Legge 134/1976 disciplina i contributi obbligatori per l'assistenza della gente di mare, interessando armatori e datori di lavoro nel settore marittimo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questo contributo dello 0,50% nella gestione dei costi del personale marittimo e nella determinazione della retribuzione imponibile per i contributi previdenziali e assicurativi contro le malattie.
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