Legge
Non_Fiscale
Legge 1344/1940
Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai. (040U1344)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1344
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1344/1940
# REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1344
## Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a
persone diverse dai notai. (040U1344)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive modificazioni; Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, numero 1666, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni: 1° l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 , convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 , riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'Opera; 2° gli articoli 17 e 20 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510 , in quanto autorizzano i funzionari del Reale Automobile Circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla can-cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico. L' art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , che autorizza il funzionario del Reale Automobile Circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che danno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti; 3° l'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione nazionale ufficiali in congedo e l'Opera di assistenza della Unione stessa; 4° l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i Consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei Consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni; 5° l'art. 125 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso Istituto; 6° l'art. 18, comma 2°, delle disposizioni sulla costituzione dell'Ente autonomo Unione Militare approvate con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione Militare; 7° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408 )) .
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