Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
LEGGE n. 135/1975
# LEGGE 28 aprile 1975, n. 135
## Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di
istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento
giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei
carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della
guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali,
guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926 , sono aumentate di lire 25.000. Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile. A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , è elevata a lire 55.000.
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