Legge
Non_Fiscale
Legge 1350/1955
Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.
Riferimento normativo
LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1350
Testo normativo
LEGGE n. 1350/1955
# LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1350
## Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e
16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale
dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in
caso di infortunio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , è sostituito dal seguente: "Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 , e 15 dicembre 1936, n. 2276 , e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri. È compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione. L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. È escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".
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