Legge
Procedimenti
Legge 1358/1956
Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.
Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358
Testo normativo
LEGGE n. 1358/1956
# LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358
## Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La facoltà prevista dall' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 , ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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