Legge Agevolazioni

Legge 137/1983

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Pubblicato: 03/05/1983 In vigore dal: 30/04/1983 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 137/1983 alla disciplina della proprietà delle imprese editrici?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 137/1983 modifica la Legge 416/1981 sulla disciplina delle imprese editrici, introducendo regole specifiche sulla titolarità delle azioni e quote societarie. In particolare, consente che azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli autorizzati possano rimanere in loro possesso solo se il loro valore sia inferiore alla metà delle azioni con diritto di voto, a condizione che siano state registrate prima dell'entrata in vigore della legge. La norma richiede che la proprietà diretta e indiretta sia comunicata al Servizio dell'editoria, permettendo di identificare le persone fisiche, società quotate in borsa o enti morali che controllano effettivamente la società editrice. Inoltre, il legale rappresentante della società editrice deve notificare ai titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, informando tutti i soci di questa limitazione. La legge introduce sanzioni penali per gli amministratori che violano queste disposizioni, applicabili anche agli amministratori delle società controllanti che non trasmettono l'elenco dei propri soci alle imprese editrici di giornali quotidiani.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 aprile 1983, n. 137

Testo normativo

LEGGE n. 137/1983 # LEGGE 30 aprile 1983, n. 137 ## Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All' articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma: "Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell' articolo 2368 del codice civile , possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci". Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , è sostituito dal seguente: "Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci". Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria è abrogato.

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La Legge 137/1983 disciplina la trasparenza proprietaria nelle imprese editrici, affrontando questioni di controllo societario, diritto di voto e comunicazioni obbligatorie al Servizio dell'editoria. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le limitazioni sulla titolarità delle quote, la tracciabilità della proprietà indiretta e le sanzioni amministrative per mancata comunicazione della struttura proprietaria nelle società che esercitano attività editoriale.

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