Quali contributi possono ricevere i cantieri navali per la costruzione di navi mercantili secondo la Legge 1372/1965?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1372/1965 disciplina un sistema di agevolazioni economiche destinato ai cantieri navali italiani per incentivare la costruzione di navi mercantili a scafo metallico. I contributi sono concessi sotto forma di finanziamenti che non possono superare mediamente il 15% del costo totale di produzione della nave, calcolato sulla base di tabelle percentuali specifiche allegate alla legge. Questa misura si applica a tutte le fasi costruttive: dalla costruzione vera e propria, all'allestimento e all'arredamento della nave, includendo anche i costi relativi all'apparato motore secondo le percentuali indicate nella tabella n. 2. Un aspetto rilevante per le aziende cantieristiche è che l'importo del contributo, una volta determinato nel provvedimento di concessione, rimane fisso e non può essere modificato in seguito a richieste di variazione degli elementi tecnici o economici che hanno determinato il calcolo iniziale, garantendo così certezza nella programmazione finanziaria del progetto.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372
Testo normativo
LEGGE n. 1372/1965
# LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372
## Provvidenze a favore delle costruzioni navali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Contributo integrativo per nuove costruzioni navali Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso è calcolato.
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La Legge 1372/1965 rappresenta un intervento di politica industriale nel settore navale, disciplinando contributi a fondo perduto e agevolazioni finanziarie per cantieri costruttori. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a finanziamenti pubblici, costi di produzione, imputazione dei contributi in bilancio e compliance normativa nel settore della cantieristica navale.
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