Legge Agevolazioni

Legge 1374/1965

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi.

Pubblicato: 22/12/1965 In vigore dal: 06/12/1965 Documento ufficiale

Fino a quando sono state prorogate le agevolazioni tributarie e finanziarie per l'Ente nazionale di lavoro per ciechi secondo la Legge 1374/1965?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1374/1965 prolunga le agevolazioni tributarie e finanziarie precedentemente concesse all'Ente nazionale di lavoro per ciechi, originariamente disciplinate dal Regio Decreto-Legge del 1934. Queste agevolazioni, che erano state già prorogate più volte nel corso degli anni (1947, 1950, 1956, 1960), vengono estese fino al 31 dicembre 1969 con effetto dal 1° gennaio 1965. L'ente beneficiario è una struttura pubblica dedicata all'inserimento lavorativo e al sostegno delle persone non vedenti, per cui lo Stato riteneva opportuno mantenere vantaggi fiscali e finanziari. In pratica, ciò significa che l'Ente continua a godere di esenzioni o riduzioni tributarie e di facilitazioni nel reperimento di risorse finanziarie per svolgere la propria missione sociale. Per i commercialisti e gli amministratori dell'ente, questa norma rappresenta il fondamento legale per continuare a beneficiare di tali agevolazioni nel quinquennio 1965-1969, senza necessità di nuove autorizzazioni fino alla scadenza indicata.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1374

Testo normativo

LEGGE n. 1374/1965 # LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1374 ## Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456 , e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217 , hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.

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