Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.
Quali atti e contratti relativi al credito agrario beneficiano del trattamento tributario previsto dall'articolo 231 del regio decreto-legge 1509/1927?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1381/1965 fornisce un'interpretazione autentica del trattamento tributario riservato alle operazioni di credito agrario. In pratica, tutti gli atti e i contratti stipulati per operazioni di credito agrario rientrano nel regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 231 del regio decreto-legge 1509/1927, indipendentemente dalle clausole contrattuali inserite. Questo significa che anche quando il contratto contiene disposizioni per tutelare le garanzie del creditore (come ipoteche o pegni) o disciplina il rapporto in caso di mancato pagamento, il beneficio fiscale rimane integro. La norma include esplicitamente le clausole sulla decadenza del beneficio del termine e sulla pattuizione di interessi moratori secondo il codice civile, chiarendo che questi elementi non escludono l'applicazione del regime agevolato. Per i commercialisti e gli intermediari finanziari, questa interpretazione autentica è rilevante perché consente di applicare il trattamento tributario favorevole a tutti gli strumenti contrattuali utilizzati nel credito agrario, senza limitazioni dovute alle garanzie o alle penalità previste.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1381
Testo normativo
LEGGE n. 1381/1965
# LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1381
## Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di credito agrario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Nel trattamento tributario previsto dall' articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI COLOMBO - FERRARI-AGGRADI- REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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La legge 1381/1965 riguarda il credito agrario e il trattamento tributario degli atti e contratti correlati, con particolare riferimento alle clausole di garanzia, decadenza del termine e interessi moratori. Consulenti fiscali e notai la consultano per verificare l'applicabilità del regime agevolato previsto dall'articolo 231 del RDL 1509/1927 alle operazioni di finanziamento agricolo, indipendentemente dalle modalità di tutela del credito.
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