Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)
Quali sono i principali effetti della Legge 14/2012 e come modifica i termini per l'esercizio delle deleghe legislative?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 14/2012 del 24 febbraio 2012 converte in legge il decreto-legge 216/2011, prorogando e differendo diversi termini previsti da disposizioni legislative precedenti. In primo luogo, differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega relativa agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010, introducendo come criteri direttivi i principi di sussidiarietà e valorizzazione della volontà istitutiva originaria. In secondo luogo, la legge interviene sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari inserendo una disposizione speciale che differisce di tre anni il termine per l'esercizio della delega relativa ai tribunali dell'Aquila e di Chieti, al fine di considerare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009 su queste sedi. La normativa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rappresenta uno strumento di coordinamento tra diverse riforme amministrative e istituzionali in corso.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14
Testo normativo
LEGGE n. 14/2012
# LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 , limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile. ((1)) 3. All' articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 , recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni». 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 agosto 2012, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 , è differito al 30 settembre 2012".
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La Legge 14/2012 riguarda il differimento di termini per deleghe legislative, la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari e il riordino degli enti sanitari. È rilevante per amministrazioni pubbliche, enti del servizio sanitario nazionale e operatori della giustizia che devono rispettare i nuovi termini per l'implementazione delle riforme delegate, considerando anche le eccezioni per le aree colpite da calamità naturali come il terremoto dell'Aquila.
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