Legge Non_Fiscale

Legge 1407/1960

Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.

Pubblicato: 02/12/1960 In vigore dal: 13/11/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Testo normativo

LEGGE n. 1407/1960 # LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407 ## Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili. L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni: 1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell'1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza; 2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più dell'1,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; 3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; 4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico. Per la denominazione di cui al n. 3) è ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

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