Legge
Non_Fiscale
Legge 141/1989
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.
Riferimento normativo
LEGGE 17 aprile 1989, n. 141
Testo normativo
LEGGE n. 141/1989
# LEGGE 17 aprile 1989, n. 141
## Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla
legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della
produzione e del commercio della birra in Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , come modificato dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329 , è sostituito dal seguente: "Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), così come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1. - La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
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