Legge Agevolazioni

Legge 1415/1964

Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

Pubblicato: 04/01/1965 In vigore dal: 18/12/1964 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie riconosce la legge 1415/1964 all'A.V.I.S. e a chi intende donare a questa associazione?

Spiegato da FiscoAI
La legge 1415/1964 concede all'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) un trattamento fiscale privilegiato equiparando gli atti e i contratti stipulati per i suoi compiti istituzionali a quelli dello Stato. Questo significa che l'associazione beneficia delle stesse esenzioni tributarie riconosciute alla pubblica amministrazione nello svolgimento delle sue attività di raccolta e distribuzione del sangue. La norma prevede inoltre che lasciti, donazioni, assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore dell'A.V.I.S. siano completamente esenti da imposte e tasse di ogni genere. Questa esenzione riguarda sia i donatori persone fisiche che le aziende che intendono fare donazioni all'associazione, incentivando così il sostegno economico a un'organizzazione di utilità sociale. Per commercialisti e aziende, la norma è rilevante perché consente di effettuare donazioni all'A.V.I.S. senza conseguenze fiscali negative, rappresentando un'opportunità di responsabilità sociale d'impresa con benefici tributari.

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Riferimento normativo

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415

Testo normativo

LEGGE n. 1415/1964 # LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415 ## Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.). La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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La legge 1415/1964 disciplina le esenzioni tributarie per enti di utilità sociale, specificamente per l'A.V.I.S., e rappresenta un caso di agevolazione fiscale per donazioni e liberalità. Commercialisti e aziende la consultano per verificare l'esenzione da imposte su donazioni, lasciti e atti gratuiti a favore di organizzazioni no-profit dedicate alla sanità pubblica, nonché per il trattamento fiscale equiparato allo Stato.

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