Legge
Non_Fiscale
Legge 1439/1956
Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.
Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1439
Testo normativo
LEGGE n. 1439/1956
# LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1439
## Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di
Catanzaro.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È costituito in provincia di Catanzaro il comune autonomo di Sellia Marina composto da Sellia Marina, capoluogo del nuovo Comune, dalle frazioni Uria di Magisano, Calabricata e località Feudo De Seta di Albi, e delle località di La Petrizia di Soveria Simeri, e Frasso e Rocca di Cropani. Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare il territorio del nuovo comune di Sellia Marina. Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni dell'organico del personale dipendente dai comuni di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Sellia Marina. Il numero complessivo dei posti risultanti dai predetti organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati ai comuni di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani. Al personale in servizio presso i Comuni suindicati che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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