Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 146/2025 in materia di autorizzazione al lavoro per stranieri e quali controlli amministrativi vengono rafforzati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 146/2025 interviene sulla disciplina dell'immigrazione e del lavoro straniero, modificando il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Le principali novità riguardano il sistema di conteggio dei tempi per l'autorizzazione al lavoro subordinato: anziché partire dalla presentazione della richiesta, i termini decorrono dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso annuali. Questo cambiamento si applica sia al nulla osta per lavoro subordinato (articolo 22) che ai tempi di rilascio dell'autorizzazione (articolo 24).
Il decreto introduce inoltre un sistema di controlli di veridicitàsulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro e dalle altre entità coinvolte nel processo di autorizzazione (organizzazioni di volontariato, istituti di ricerca, entità ospitanti). Questi controlli seguono le modalità previste dall'articolo 71 del DPR 445/2000 sulla documentazione amministrativa, permettendo alle amministrazioni di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate prima di rilasciare le autorizzazioni.
La normativa mira a contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonché il reclutamento illegale di manodopera straniera. Particolare attenzione è dedicata al settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria per persone con disabilità o anziani, settori dove il lavoro straniero è particolarmente rilevante.
Per le aziende e i datori di lavoro, ciò significa procedure amministrative più rigorose e tempi di autorizzazione potenzialmente più prevedibili, ma anche maggiore scrutinio sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. È essenziale che le dichiarazioni siano accurate e documentate, poiché false dichiarazioni possono comportare conseguenze amministrative significative.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 146/2025
# DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146
## Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e
cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio.
(25G00157)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 , recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»; b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»; c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»; d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»; e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»; f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»; g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»; h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .».
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Il Decreto-Legge 146/2025 modifica il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) introducendo controlli di veridicitàsulle dichiarazioni amministrative secondo l'articolo 71 del DPR 445/2000. Datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti HR devono conoscere le nuove regole su nulla osta al lavoro, quote di ingresso, autorizzazione al lavoro subordinato e contrasto al caporalato, con particolare rilevanza per il settore dell'assistenza sociosanitaria e agricolo.
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