Legge Contributi

Legge 148/1999

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonche' per la regolarizzazione contributiva in agricoltura ((e in materia di igiene dei prodotti alimentari)).

Pubblicato: 25/05/1999 In vigore dal: 24/05/1999 Documento ufficiale

Quali sono i principali differimenti di termini previsti dal Decreto-Legge 148/1999 e a chi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 148/1999 interviene su due ambiti principali: il primo riguarda l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 123/1998 sulla razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, il secondo concerne la regolarizzazione contributiva in agricoltura. Per quanto riguarda il primo aspetto, il decreto differisce il termine di applicazione delle norme sulla razionalizzazione degli aiuti pubblici, collegandolo al momento in cui le regioni e gli enti locali effettivamente eserciteranno le funzioni loro conferite dal decreto legislativo 112/1998, anziché mantenerlo fisso a un anno dall'entrata in vigore. Questo consente di armonizzare i tempi tra il processo di razionalizzazione degli aiuti e il processo di decentramento amministrativo. Per il secondo aspetto, il decreto posticipa il pagamento della prima rata della regolarizzazione contributiva in agricoltura dal 31 maggio 1999 al 31 ottobre 1999, con la seconda rata al 15 dicembre 1999 e le successive con cadenza semestrale dal 31 maggio 2000. Questa modifica risponde all'esigenza di gestire il numero elevato di domande presentate e permettere una corretta definizione della posizione debitoria di ogni operatore. Inoltre, il decreto introduce differimenti anche per le sanzioni amministrative e i termini relativi alle industrie alimentari con massimo cinque dipendenti, posticipando l'applicazione delle sanzioni al 1° aprile 2000 e i relativi termini al 31 marzo 2000.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 148/1999 # DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148 ## Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonche' per la regolarizzazione contributiva in agricoltura <em><strong>((e in materia di igiene dei prodotti alimentari))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, ed in particolare l'articolo 12, in base al quale le disposizioni del decreto medesimo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino adottati ai sensi dell' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e delle leggi approvate dalle regioni a statuto ordinario e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a), e l'articolo 50; Visto l' articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , che al comma 6 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ; Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di differire il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998 , al fine di armonizzare i termini relativi al processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di decentramento; Ritenuta altres&igrave; la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di differire il termine di pagamento della prima rata della regolarizzazione contributiva in agricoltura prevista dall' articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , in considerazione delle numerose domande presentate ed al fine di consentire una esatta definizione della posizione debitoria dei singoli operatori interessati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 ". 2. Al comma 1, primo periodo, dell' articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalit&agrave; fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalit&agrave; fissate dagli enti stessi". )) (( 2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000. 2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , sono differiti al 31 marzo 2000))

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