Legge Agevolazioni

Legge 1493/1962

Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.

Pubblicato: 31/10/1962 In vigore dal: 06/10/1962 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per applicare le agevolazioni fiscali edilizie anche a edifici con uffici e negozi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1493/1962 estende le agevolazioni tributarie previste per le case di abitazione non di lusso anche agli edifici che contengono locali destinati a uffici e negozi, a condizione che questi ultimi non superino il 25% della superficie totale dei piani sopra terra. La norma si applica a chi costruisce o ristruttura immobili residenziali e intende destinare una parte della superficie a funzioni commerciali o direzionali, mantenendo comunque la prevalenza della destinazione abitativa. Secondo l'aggiornamento del 1967, per ottenere le agevolazioni è necessario che almeno il 50% più uno della superficie totale sia destinata ad abitazioni, mentre i negozi non possono superare il quarto della superficie complessiva. La norma non consente la restituzione delle imposte già pagate prima dell'entrata in vigore della legge, tutelando gli accertamenti definitivi già effettuati.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493

Testo normativo

LEGGE n. 1493/1962 # LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493 ## Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218 , sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si la luogo alla restituzione delle imposte già pagate. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 , deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".

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Le agevolazioni fiscali edilizie disciplinate dalla L. 1493/1962 riguardano IRPEF e imposte sui trasferimenti immobili, applicabili a edifici misti con destinazione abitativa prevalente, uffici e negozi. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare consultano questa norma per verificare i requisiti di superficie, la qualificazione di "non lusso" e l'applicabilità delle riduzioni fiscali su costruzioni e ristrutturazioni, considerando anche le modifiche introdotte dalla L. 1212/1967.

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