Legge Non_Fiscale

Legge 1498/1962

Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Pubblicato: 31/10/1962 In vigore dal: 16/10/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 16 ottobre 1962, n. 1498

Testo normativo

LEGGE n. 1498/1962 # LEGGE 16 ottobre 1962, n. 1498 ## Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 , nel testo modificato dall' articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63 , è sostituito dal seguente: "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in via amministrativa. In caso di recidiva, e fermo il disposto dell' articolo 99 del Codice penale , il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell' articolo 162 del Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è, tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto. Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO - TAVIANI BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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