Legge
Non_Fiscale
Legge 1555/1926
Erezione in ente morale della fondazione «Scuola pratica di agricoltura Serafino Salvati» e approvazione del relativo statuto organico. (026U1555)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1555
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1555/1926
# REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1555
## Erezione in ente morale della fondazione «Scuola pratica di
agricoltura Serafino Salvati» e approvazione del relativo statuto
organico. (026U1555)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento olografo 21 marzo 1923 del sig. Serafino Salvati, pubblicato il 15 novembre 1924 in Roma, a rogito del notaio dott. Arturo Tosatti, di Roma, e registrato al n. 9549, registro 436, il 20 novembre 1924, con il quale testamento detto Serafino Salvati fu Agapito, nominava la signora Augusta Palazzi fu Oreste, usufruttuaria dei suoi beni, ad eccezione di due terreni (uno in comune di Monteroberto e l'altro in quello di Castelbellino) che lasciava in proprietà ai minori Franco e Marcella Tosi, suoi nipoti, e nominava erede della residua proprietà lo Stato, con l'obbligo di istituire una scuola pratica di agricoltura, in contrada Pianello di Monteroberto (Ancona); Vista la sentenza del 4 aprile 1925 del Tribunale civile e penale di Ancona, nella causa civile promossa dagli eredi legittimi signora Granata Adele fu Enoch, e Salvati Maria Cristina fu Agapito, rispettivamente madre e sorella del testatore, con la quale sentenza il Tribunale, respinta l'impugnativa di nullità del testamento olografo del defunto Serafino Salvati, riconosce il diritto della madre del Salvati, signora Granata, al terzo del patrimonio ereditario, in proprietà ed usufrutto, mentre gli altri due terzi, esclusi i legati, vanno goduti, secondo le clausole testamentarie, in usufrutto dalla signora Angusta Palazzi ed in nuda proprietà dallo Stato; Visti gli atti relativi alla consistenza patrimoniale del fu Serafino Salvati, da cui risulta che l'eredità da lui legata, consistente in beni mobili, immobili, ed effetti, ammonta complessivamente a circa L. 3,000,000; Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770 , riguardante la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale sulle fondazioni aventi per fine l'istruzione agraria, industriale e commerciale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Con il patrimonio costituito da due terzi - in nuda proprietà fino alla morte dell'usufruttuaria, signora Augusta Palazzi, e posteriormente in piena proprietà - dell'asse ereditario legato dal definito sig. Serafino Salvati, eccezione fatta dei due terreni specificati nel testamento nelle premesse citato (asse del complessivo ammontare di circa 3 milioni di lire), è istituita la fondazione «Scuola pratica di agricoltura Serafino Salvati», avente lo scopo di addestrare gli alunni nell'esercizio pratico dell'agricoltura, in modo da farne sagaci ed esperti agricoltori e direttori di piccole aziende agricole, ed, inoltre, di istruire praticamente gli studenti della Sezione di agrimensura del Regio istituto tecnico superiore di Jesi nelle varie colture dell'azienda agraria della Scuola. Detta Scuola, che, per espressa volontà del testatore, avrà sede in contrada Pianello di Monteroberto (Ancona), è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato allo Corte dei conti, addì 14 settembre 1926. Atti del Governo, registro 252, foglio 89. - Coop
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