Qual è lo stato normativo del Decreto-Legge 157/2020 e quali effetti mantiene dopo l'abrogazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 è stato abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, insieme ai decreti-legge n. 149/2020 e n. 154/2020. Tuttavia, l'abrogazione non comporta l'annullamento retroattivo di quanto già realizzato sulla base di questa normativa. La legge di conversione ha infatti stabilito che restano pienamente validi tutti gli atti e i provvedimenti già adottati durante la vigenza del decreto-legge, nonché gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ad esso. Questo significa che le misure urgenti in materia COVID-19 contenute nel decreto mantengono efficacia per quanto già realizzato. La disposizione è tipica dei decreti-legge di emergenza, dove la conversione in legge spesso comporta abrogazione ma con salvaguardia della continuità degli effetti già generati, evitando così vuoti normativi o conseguenze retroattive dannose per i destinatari.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 157/2020
# DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
## Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00183)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 )) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 , il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 , e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 , sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157 ".
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Il Decreto-Legge 157/2020 rappresenta un intervento normativo d'emergenza COVID-19 successivamente abrogato, ma con effetti conservati per atti già adottati e rapporti giuridici costituiti. Professionisti e aziende devono considerare la continuità degli effetti prodottisi durante la vigenza, la validità dei provvedimenti amministrativi già emanati e la salvaguardia dei diritti acquisiti, anche dopo l'abrogazione formale della norma.
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