Quali decreti legislativi emanati durante l'Assemblea Costituente vengono ratificati con la legge 1574/1951?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1574/1951 è un provvedimento di ratifica che conferisce validità legislativa a una serie di decreti legislativi emanati dal Governo nel periodo tra il 1946 e il 1948, durante i lavori dell'Assemblea Costituente. Si tratta di un meccanismo formale necessario perché tali decreti, pur già in vigore, acquisissero piena legittimità costituzionale attraverso l'approvazione del Parlamento. La legge riguarda materie molto diverse: dalla concessione di terre ai contadini, alle norme sul matrimonio dei militari, alla rivalutazione monetaria, all'assistenza ai profughi, fino a interventi su ferrovie e pesi e misure. Alcuni di questi decreti erano già stati modificati da leggi successive (come indicato nel testo), il che dimostra che la ratifica avveniva su norme già in parte evolute. Per i professionisti dell'epoca, questa legge rappresentava un consolidamento della base normativa post-bellica, eliminando l'incertezza giuridica su provvedimenti emanati in un periodo di transizione istituzionale. L'aspetto rilevante è che molti di questi decreti riguardavano materie di interesse economico e sociale, dalla fiscalità all'assistenza, richiedendo quindi una formalizzazione parlamentare definitiva.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1574
Testo normativo
LEGGE n. 1574/1951
# LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1574
## Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il
periodo dell'Assemblea Costituente, modificati in leggi successive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I seguenti decreti legislativi sono ratificati: 6 settembre 1946, n. 89 - Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini. 27 dicembre 1947, n. 1710. - Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini. 30 novembre 1946, n. 736. - Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Governo Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1916, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi modificato con legge 26 marzo 1949, n. 163 . - Abrogazione dell'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736 . 18 gennaio 1947, n. 133. - Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; modificato con legge 29 marzo 1949; n. 136 . Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133 . 21 maggio 1947, n. 564. - Facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di quindici ufficiali subalterni di completamento dell'AA.r.n.; modificato con legge 11 marzo 1949, n. 116 . - Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'AA.r.n. dei vincitori del concorso di cui al decreto 21 maggio 1917, n. 564. 31 luglio 1947, n. 805. - Concessione di aumento, in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario, Sauro e di Damiano Chiesa. 12 ottobre 1947, n. 1487. Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistico, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari; modificato con legge 6 novembre 1948, n. 1473 . - Proroga con modificazioni, dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 . 14 febbraio 1948, n. 49. - Rivalutazioni per conguaglio monetario; modificato con legge 1 aprile 1949, n. 94 . - Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 . 5 febbraio 1948, n. 61. - Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali; modificato con legge 8 marzo 1949, n. 99 . - Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 . 26 gennaio 1948, n. 90. - Modalità di pagamento, dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno; modificato con legge 24 novembre 1948, n. 1437 . - Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90 . 31 gennaio 1948, n. 109. - Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria; modificato con legge 13 luglio 1948, n. 1100 . - Modificazioni all' articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109 . 19 marzo 1948, n. 249. - Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 , relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta, milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste; modificato con legge 26 gennaio 1949, n. 20 . - Nuove disposizioni relative ai decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 219 , e modifica dei termini stabiliti dall'art. 5 del decreto stesso. 27 marzo 1948, n. 396, - Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabro Lucane, modificato con legge 21 aprile 1949, n. 209 . - Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396 . 19 aprile 1948, n. 556. - Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi; modificato con legge 1 marzo 1949, n. 51 . - Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 . 2 aprile 1948, n. 796. - Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni; modificato con legge 11 febbraio 1951, n. 73 . - Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e dell' art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PACCIARDI - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI - RUBINACCI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La legge 1574/1951 è il riferimento per la ratifica di decreti legislativi del periodo costituente, interessando materie come concessioni di terre, trattamento economico del personale pubblico, rivalutazioni monetarie e conguagli tributari. Commercialisti e consulenti amministrativi la consultano per comprendere la base normativa di provvedimenti fiscali e previdenziali emanati tra il 1946 e il 1948, nonché per tracciare l'evoluzione di norme su pesi, misure e verificazioni amministrative.
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