Legge
Non_Fiscale
Legge 1579/1934
Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1579
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1579/1934
# REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1579
## Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale
per i minorenni. (034U1579)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE DE D'ITALIA Visto l' art. 33 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni. I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado. I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede. (1) ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 marzo 1968, n. 181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 ". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica". ----------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 9 marzo 1971, n. 35 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell' articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 , e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".
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