Legge

Legge 16/1987

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

Pubblicato: 07/02/1987 In vigore dal: 06/02/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 16/1987 # DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16 ## Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonchè di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 , concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell' articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono confermati sino alla data del ((30 settembre 1987)) 2. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132 )) 3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132 )) 4. All' articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"; ((...)) 5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. ((5-bis. All' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonchè le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma". 5-ter. All' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298 , la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro". 5-quater. All' articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298 , la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici". 5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , è sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali". 5-sexies. La riserva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 , a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 16/1987 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1987

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, in Fossano. Decreto del Presidente della Repubblica 648 Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile, in Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 647 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cerveteri. Decreto del Presidente della Repubblica 646 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Cassino. Decreto del Presidente della Repubblica 645 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Martina Franca. Decreto del Presidente della Repubblica 643