Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche. (23G00167)
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 160/2023 e a cosa mira la delega al Governo in materia di incentivi alle imprese?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 160/2023 è una legge delega che conferisce al Governo il compito di rivedere e reorganizzare il sistema complessivo degli incentivi alle imprese italiane. L'obiettivo principale è rimuovere gli ostacoli che impediscono all'intervento pubblico di dispiegare pienamente la sua efficacia nel sostegno al tessuto produttivo, migliorando la pianificazione, l'organizzazione e l'attuazione delle politiche di incentivazione. La legge si applica a tutte le imprese beneficiarie di incentivi, sia di natura finanziaria che fiscale, e riguarda sia le piccole e medie imprese che le grandi aziende operanti in settori strategici. In pratica, il Governo dovrà elaborare decreti legislativi che creino un sistema organico e coerente di incentivi, eliminando frammentarietà e duplicazioni normative, rafforzando il supporto alla crescita economica negli ambiti delle politiche industriali nazionali ed europee. La legge introduce anche misure di semplificazione immediata dei profili regolatori, con particolare attenzione alla coesione sociale, economica e territoriale, garantendo che gli incentivi siano più efficaci nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo strategico del Paese.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160
Testo normativo
LEGGE n. 160/2023
# LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160
## Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi
alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative
procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche. (23G00167)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione , definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonchè rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta l' art. 117 della Costituzione : «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato(4). Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»
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La Legge 160/2023 è il riferimento normativo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, inclusi agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Commercialisti, consulenti aziendali e imprese devono conoscerla per comprendere come cambieranno le modalità di fruizione, i controlli e la pianificazione degli incentivi, con particolare rilevanza per politiche industriali, coesione territoriale e compliance normativa.
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