Quali sono i requisiti che un Comune montano deve possedere per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 526/1961?
Spiegato da FiscoAI
La legge 162/1963 estende i benefici della legge 526/1961 ai Comuni montani che soddisfano specifiche condizioni. In primo luogo, il Comune deve avere una popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma il suo territorio deve essere totalmente classificato come montano secondo i criteri della legge 991/1952. In secondo luogo, il capoluogo del Comune non deve superare i 20.000 abitanti di popolazione residente. Questi requisiti combinati permettono ai Comuni di ottenere il riconoscimento di "località economicamente depresse" e accedere alle relative agevolazioni. Una volta acquisito questo status, nel territorio del Comune montano si applicano tutte le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 635/1957, che includono incentivi economici e fiscali per lo sviluppo locale. La norma rappresenta un'eccezione al principio generale che limitava i benefici ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, riconoscendo le particolari difficoltà economiche dei territori montani anche quando più popolosi.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1963, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/1963
# LEGGE 14 febbraio 1963, n. 162
## Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a Comuni classificati
montani, in particolari condizioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526 , concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , come località economicamente depresse è estesa ai Comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente. Nella circoscrizione amministrativa di tali Comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La legge 162/1963 disciplina l'accesso alle agevolazioni per comuni montani classificati come aree economicamente depresse secondo la legge 991/1952, con particolare riferimento ai benefici fiscali e agli incentivi previsti dalla legge 635/1957. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare l'applicabilità di incentivi territoriali, deduzioni fiscali e benefici per imprese localizzate in comuni montani che superano i 20.000 abitanti.
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