Legge
Non_Fiscale
Legge 1656/1937
Integrazione dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443. (037U1656)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 6 agosto 1937, n. 1656
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1656/1937
# REGIO DECRETO 6 agosto 1937, n. 1656
## Integrazione dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato
con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443. (037U1656)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263; Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e successive modificazioni; Riconosciuta la necessità di disciplinare il rimborso dei prestiti fatti dall'Amministrazione ai circoli ed alle mense ufficiali, in modo da tenere conto delle possibilità finanziarie dei circoli e delle mense stessi. Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 All'art. 74, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, è aggiunto il seguente periodo: « In casi eccezionali in cui la riduzione del numero degli ufficiali rendesse eccessivamente oneroso continuare la corresponsione della quota di estinzione nella misura ora indicata, il Ministro per la guerra, con motivato decreto, firmato personalmente, è autorizzato a ridurre la quota stessa in modo da proporzionarla alla capacità di pagamento di ogni singolo ente debitore».
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