Legge Agevolazioni

Legge 169/1983

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Pubblicato: 11/05/1983 In vigore dal: 04/05/1983 Documento ufficiale

Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 169/1983 per le società che cedono azioni mediante offerta al pubblico a società che richiedono la quotazione in borsa?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 169/1983 introduce un'agevolazione fiscale per incentivare l'ampliamento del mercato azionario italiano. Si applica alle società (escluse le società semplici) che cedono azioni mediante offerta al pubblico, a condizione che la società acquirente richieda la quotazione in borsa o l'ammissione al mercato ristretto entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta. L'agevolazione consente di escludere dal reddito imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione, purché l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio sia accantonata in un apposito fondo. Questo fondo deve essere destinato esclusivamente a investimenti in beni strumentali ammortizzabili, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo al realizzo. L'accantonamento deve essere deliberato in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo in cui avviene la cessione. L'agevolazione decade se la quotazione non viene accordata, viene revocata entro cinque anni, oppure se le azioni vengono riacquistate dalla società cedente o da società controllate o controllanti. In caso di diniego, revoca o riacquisto, l'importo accantonato concorre a formare il reddito imponibile con l'applicazione di interessi di mora calcolati sull'imposta liquidata in meno.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 maggio 1983, n. 169

Testo normativo

LEGGE n. 169/1983 # LEGGE 4 maggio 1983, n. 169 ## Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall' articolo 2, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili. L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216. Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci. Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

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La Legge 169/1983 disciplina le agevolazioni fiscali per plusvalenze da cessione di azioni, accantonamento in fondi di rivalutazione, e investimenti in beni strumentali ammortizzabili. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per gestire operazioni di quotazione in borsa, esclusione dal reddito imponibile, e le condizioni di decadenza dell'agevolazione in caso di revoca della quotazione o riacquisto delle azioni.

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