Legge 1692/1922
Che riduce da 14 ad 8 i tagli dei bolli per le profumerie e specialita' medicinali con caratteristiche distinte per le due specie di prodotti. (022U1692)
Quali erano le disposizioni del Regio Decreto 1692/1922 in materia di bolli per profumerie e specialità medicinali?
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1692
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 1692/1922 riguardava le imposte di consumo e i bolli su profumerie e specialità medicinali, istituti fiscali storici oggi superati. La normativa rappresenta un esempio di tassazione differenziata per categoria merceologica, un principio ancora rilevante nella moderna fiscalità indiretta. Commercialisti e storici tributaristi consultano questa disposizione per comprendere l'evoluzione del sistema delle accise e delle imposte di fabbricazione sui prodotti cosmetici e farmaceutici.