Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 1698/1962 per la municipalizzazione del servizio di trasporti urbani da parte del Comune di Genova?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1698/1962 disciplina le agevolazioni fiscali applicabili al trasferimento del servizio di trasporti urbani dalla società per azioni U.I.T.E. al Comune di Genova, qualora il Comune decida di assumere direttamente la gestione entro due anni dall'entrata in vigore della legge. La norma si applica agli atti e contratti relativi al trasferimento di beni mobili e immobili dalla concessionaria al Comune, prevedendo esenzioni e riduzioni fiscali significative. In particolare, il trasferimento è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata, nonché dai diritti catastali, mentre le imposte di registro e ipotecarie sono applicate nella misura fissa minima. Queste agevolazioni sono subordinate alla condizione che il Comune di Genova dimostri di essere titolare, almeno dal 1° gennaio 1912, di azioni rappresentanti almeno l'80% del capitale sociale della società concessionaria, garantendo così una continuità gestionale e una partecipazione storica del Comune.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1962, n. 1698
Testo normativo
LEGGE n. 1698/1962
# LEGGE 29 novembre 1962, n. 1698
## Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova
del servizio dei trasporti urbani gestito dalla societa' per azioni
U.I.T.E.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 , l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Società concessionaria sia per scadenza revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1 gennaio 1912 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società.
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La Legge 1698/1962 è rilevante per chi affronta operazioni di municipalizzazione di servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda imposta di bollo, imposta generale sull'entrata, imposte di registro e ipotecarie, e diritti catastali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per trasferimenti di beni tra enti pubblici e società concessionarie, riscatto di concessioni e operazioni di acquisizione di servizi pubblici da parte di amministrazioni comunali.
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