Legge
Non_Fiscale
Legge 1701/1885
Regio Decreto che approva il regolamento per lo stadio dei manoscritti ed opere d'arte che si conservano nella galleria Buonarroti di Firenze. (8501701R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 3 maggio 1885, n. 1701
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1701/1885
# REGIO DECRETO 3 maggio 1885, n. 1701
## Regio Decreto che approva il regolamento per lo stadio dei
manoscritti ed opere d'arte che si conservano nella galleria
Buonarroti di Firenze. (8501701R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le tavole testamentarie del fu cav. Cosimo Buonarroti, con le quali fu provveduto alla fondazione della galleria Buonarroti di Firenze e si prescrissero modi e norme per regolarla e mantenerla; Considerando come unico fine del benemerito fondatore fosse quello d'onorare la memoria del suo glorioso antenato Michelangelo, offrendo in ogni tempo alla venerazione di tutti nella casa istessa dove egli visse e morì, il più che si potè raccogliere di opere, oggetti e ricordi di lui o che a lui si riferiscono; Considerando come il divieto espresso nelle tavole testamentarie, di non estrarre cioè, neanche momentaneamente, qualsiasi oggetto dalla galleria, nè di copiare e trascrivere le cose d'arte e i manoscritti di quella, muovesse unicamente dalla gelosa cura di serbare ognora raccolta e preservata la preziosa suppellettile; Considerando inoltre come un tal fine si possa conseguire mediante prudenti cautele e ragionevoli restrizioni, mentre agevolando la notizia e lo studio delle opere di quel divino ingegno, si ottenga meglio il fine medesimo che si propose il testatore nel fondare la galleria; Volendo perciò che l'osservanza scrupolosa delle cautele e delle restrizioni ravvisate necessarie non sia arbitraria, ma costituisca in ogni tempo obbligo vicendevole per gli amministratori e conservatori della galleria stessa, come per li studiosi delle arti e delle lettere; Vedute le deliberazioni e le proposte del consiglio d'amministrazione dell'ente morale Buonarroti; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. È approvato il quì unito regolamento per lo studio dei manoscritti ed opere d'arte, che si conservano nella galleria Buonarroti di Firenze, il quale sarà firmato per ordine Nostro dal ministro predetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1885. Reg. 142. Atti del Governo a. f. 55. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. E. PESSINA. COPPINO.
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