Legge 1702/1920
Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennita' di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio. (020U1702)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 14 novembre 1920, n. 1702
Testo normativo
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