Cosa stabilisce la Legge 177/2025 in materia di interporti e quali sono gli obiettivi principali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 177/2025 è una legge quadro che disciplina gli interporti in Italia, definendoli come infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale. Un interporto è un complesso organico di infrastrutture e servizi integrati che facilita il trasferimento delle merci tra diverse modalità di trasporto (ferroviario, stradale, navigazione interna), dotato di collegamenti con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. La legge si applica a livello nazionale nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Gli obiettivi principali sono sei: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici; migliorare la sostenibilità dei trasporti in prospettiva europea; completare le infrastrutture previste nella rete transeuropea dei trasporti; razionalizzare l'uso del territorio in funzione della domanda logistica; ridurre l'impatto ambientale; promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale. La legge riguarda i soggetti gestori degli interporti (enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione) e tutti gli operatori della logistica e del trasporto merci.
In pratica, la normativa stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un elenco ufficiale dei soggetti gestori degli interporti di rilevanza nazionale. La rete degli interporti è riconosciuta come infrastruttura fondamentale del sistema nazionale dei trasporti, strettamente collegata al Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e agli orientamenti europei sulla rete transeuropea.
Per le aziende e i professionisti del settore logistico, questa legge rappresenta il quadro normativo di riferimento per comprendere come gli interporti si integrano nel sistema dei trasporti nazionale ed europeo, quali sono i principi fondamentali che li governano e come si articola la governance attraverso il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 novembre 2025, n. 177
Testo normativo
LEGGE n. 177/2025
# LEGGE 13 novembre 2025, n. 177
## Legge quadro in materia di interporti. (25G00183)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione, finalità e definizioni 1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonchè le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità: a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , e i collegamenti con il sistema portuale; b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo; c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ; d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche; e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica; f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 4. Ai fini della presente legge si intende per: a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna; b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale; c) «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica»: l'organismo di cui all'articolo 4. 5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale. 6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta l' articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - La legge 4 agosto 1990, n. 240 , recante: «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 18 agosto 1990. - Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella GUUE, Serie L, del 28 giugno 2024.
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La Legge 177/2025 è il riferimento principale per chi opera nel settore degli interporti, dell'intermodalità e della logistica integrata, disciplinando infrastrutture strategiche, soggetti gestori e connessioni con il sistema portuale e aeroportuale. Consulenti di settore, operatori logistici e gestori di interporti la consultano per comprendere i principi fondamentali, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, l'efficienza dei flussi di trasporto merci e l'integrazione con la rete transeuropea dei trasporti secondo il regolamento UE 2024/1679.
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